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Modificata la tessera di riconoscimento per gli addetti nei cantieri
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2010, é stata pubblicata la Legge n.136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".
Un importante novità è inserita all'articolo 5 che di fatto modifica l'art.18, c.1, lett.u), del D.Lgs. 81/2008, stabilendo che la tessera di riconoscimento dei lavoratori deve riportare anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.
Inoltre, nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento, prevista dall'articolo 21, c.1, lett.c), del D.Lgs. 81/2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.
Il provvedimento entra in vigore il 7 settembre 2010.
(01 set 2010)
Nuova DIRETTIVA MACCHINE
Sulla Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2010, n. 41 (S.O. n. 36) è stato pubblicato il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, con il quale il Governo ha recepito la Direttiva Europea n.2006/42/CE. Con la pubblicazione del decreto viene abrogato il D.P.R. n. 459/1996 (a meno dell'art. 11, commi 1 e 3) e vengono introdotte rilevanti novità nel settore delle macchine e degli ascensori.
(22-02-2010)
Prevenzione dell'influenza nei luoghi di lavoro
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Il Ministero del Lavoro, della Salute e della Politiche Sociali ha realizzato un
documento con le informazioni utili a prevenire la trasmissione del virus
dell’influenza nei luoghi di lavoro. In particolare il documento è rivolto a
datori di lavoro, dirigenti e dipendenti e illustra la gestione post esposizione
dei dipendenti in ambiente di lavoro.
Il documento ricorda che al fine di prevenire i rischi di trasmissione
dell'influenza (pandemica o stagionale) è fondamentale il rispetto di
elementari norme igieniche quali l’igiene delle mani e l’adozione di
comportamenti di buona educazione igienica per limitare le occasioni di
contagio attraverso starnuti o colpi di tosse.
Viene ricordato altresì che:
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Comunicazione nominativi RLS. Cosa cambia con il decreto correttivo.
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Ricordiamo che il D.Lgs.81/2008 (art.18, c.1, lett.aa), impone a tutti i datori di lavoro di
comunicare all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza (RLS).
Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 106/2009 il suddetto art.18 ha subito delle significative modifiche; vediamo quali: - la comunicazione non avrà più cadenza annuale ma andrà effettuata solo in caso di nuova elezione del RLS; - relativamente al settore marittimo la comunicazione va trasmessa all'IPSEMA; - la comunicazione va effettuata esclusivamente per via telematica; - in fase di prima applicazione l’obbligo riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati; - la violazione dell'adempimento é punita con un'ammenda da 50 a 300 euro (anzicché i precedenti 500 €). Alla luce delle suddette modifiche, gli adempimenti a carico dei datori di lavoro possono essere così riassunti: - i datori di lavoro che NON hanno ancora effettuato la comunicazione devono segnalare il nominativo del RLS attualmente in carica, seguendo le nuove istruzioni operative fornite dall'INAIL con la CIRCOLARE n.43 del 25 agosto 2009. - i datori di lavoro che hanno già effettuato la comunicazione seguendo le istruzioni operative contenute nella circolare INAIL n.11 del 12 marzo 2009, non devono fare alcunché, se non nel caso in cui, nel periodo successivo alla comunicazione, sia stato eletto o designato un nuovo RLS; in quest'ultimo caso la comunicazione va effettuata nuovamente seguendo le istruzioni operative di cui alla CIRCOLARE n.43 del 25 agosto 2009. - Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere nominato o designato un RLS differente da quello già segnalato. Infine, i datori di lavoro del settore marittimo ldovranno effettuare la comunicazione all'IPSEMA seguendo le istruzioni operative contenute nella Circolare del 07/08/09. |
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| (26-08-2009) |
Pubblicato il Decreto correttivo del Testo unico sulla sicurezza
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E' stato pubblicato sulla G.U.R.I. n.180 del 05.08.2009, il DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n.106 recante le Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro. Il provvedimento entrerà in vigore il 20/08/09.
Tra le principali novità segnaliamo:
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| (06-08-09) |
TESTO UNICO SICUREZZA: le ultime novità
Nessuna ulteriore proroga per i principali adempimenti previsti con scadenza 16 Maggio 2009, per cui da oggi sono pienamente in vigore gli obblighi relativi a:
Slitta invece al 16 agosto la data ultima per comunicare all'Inail i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza (RLS) in carica al 31.12.08.
Rinviato anche l'obbligo di comunicare all'Inail gli infortuni che comportano assenza dal lavoro
superiore ad un giorno (art. 18, comma 1, lett. r); tale adempimento diventerà operativo soltanto a seguito della costituzione
del SINP (Sistema informativo nazionale per la prevenzione degli infortuni) e la
definizione delle relative modalità di funzionamento. Si rimane quindi in attesa
dell'emanazione di uno specifico decreto interministeriale, al momento in
avanzata fase di elaborazione.
Continua intanto l'iter legislativo per la modifica del D.Lgs.81/08; a seguito
del parere negativo della Conferenza Stato Regione, l'Ufficio
legislativo ha rielaborato lo schema del decreto corettivo tenendo conto delle
proposte formulate.
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| (16.05.09) |
Il Consiglio dei Ministri approva lo schema del decreto correttivo del Testo Unico sulla Sicurezza
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Nella seduta del 27.03.09 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di Decreto correttivo del D. Lgs. 81/2008, cosiddetto testo unico sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Tra i contenuti del provvedimento : La correzione di numerosi errori “tecnici” presenti nel testo originario del decreto 81/08 - La variazione di alcune sanzioni - Il maggior ruolo riconosciuti agli organismi paritetici.
Il provvedimento passerà ora
all’esame delle regioni e delle competenti commissioni parlamentari per
ritornare infine in Consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva. |
Il 12 ottobre si é celebrata la Giornata Nazionale per ricordare le Vittime degli Incidenti sul Lavoro
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"Ogni giorno, in Italia, si verificano 2.500 incidenti sul lavoro, muoiono 3 persone e 27 rimangono permanentemente invalide. I dati INAIL confermano che nel 2007 le “morti bianche” sono state circa 1.200, un numero inaccettabile per un paese civile. Tali cifre testimoniano la persistente gravità del fenomeno infortunistico, che resta una delle principali cause di morte e provoca quasi il doppio dei decessi rispetto agli omicidi." Per richiamare l’attenzione delle istituzioni, delle forze sociali e dei mezzi di informazione su questa drammatica questione, l’Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi del Lavoro (ANMIL), domenica 12 ottobre ha celebrato in tutta Italia la 58ª Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro. La Giornata si é svolta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica che ha voluto inviare all’ANMIL un messaggio di sostegno.
(13-10-2008)
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Approvate le procedure per l'accertamento di assenza di tossicodipendenza dei lavoratori
| E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Provvedimento 18 settembre 2008 con il quale la Conferenza Unificata Stato-Regioni ha fissato le
«Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di
tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope
in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per
la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi». Il provvedimento
individua le mansioni per le quali è obbligatoria l’esecuzione delle
visite antidroga (fra queste il trasporto merci e la guida di macchine
di movimentazione terra) e fissa le modalità per lo svolgimento degli
accertamenti. |
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| Conferenza Stato-Regioni - Provvedimento 18 settembre 2008 |
Istituito il LIBRO UNICO DEL LAVORO
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Il Ministero del Lavoro con
decreto 9 luglio 2008, ha
istituito il libro unico del lavoro che, a partire dal 18 agosto 2008,
sostituisce i libri paga e matricola e gli altri libri obbligatori. Il
provvedimento definisce anche le modalità di tenuta e di conservazione del libro
unico, mentre con circolare 21 agosto 2008, n.20, lo stesso
Ministero ha fornito alcuni chiarimenti sulla materia. Per l’attuazione del
provvedimento è previsto un regime transitorio che durerà fino al periodo di
paga relativo al mese di dicembre 2008 incluso.
Decreto del Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche sociali 9 luglio 2008 |
Pubblicato in Gazzetta il D.Lgs.81/2008 TESTO UNICO SULLA SICUREZZA.
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Nella G.U.R.I. n.101 del 30.04.08 (Suppl. Ordinario n.108/L) è stato pubblicato il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro”. Il decreto riordina e coordina le principali norme in
materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Benché
il Decreto Legislativo 81/2008 non costituisca un “Testo unico” (che avrebbe
richiesto tempi più lunghi per l’approvazione) è stato comunque raggiunto lo
scopo di dare corpo, in un’unica norma, ai principali provvedimenti in materia di
sicurezza attualmente vigenti (D.P.R.303/56, D.P.R.547/55, D.P.R.164/56,
D.Lgs.626/94, D.Lgs.493/96, D.Lgs.494/96) i quali vengono di conseguenza
abrogati.
Le principali novità introdotte dal decreto riguardano: il campo di
applicazione delle norme, la definizione dell’oggetto e delle modalità di
valutazione del rischio; l’apparato sanzionatorio, le modalità di consultazione
e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori; le statistiche degli
infortuni e delle malattie professionali; l’obbligo del datore di lavoro alla
formazione, informazione e addestramento del lavoratore
Il decreto entrerà in vigore il 15
maggio 2008, con alcune eccezioni:
- le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28 riguardanti
la redazione del documento di valutazione dei rischi (in vigore dal 01 gennaio
2009)
- le disposizioni sui rischi da campi elettromagnetici di cui al titolo VIII,
capo IV (in vigore dal 30 aprile 2012) - le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII sui Rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali (in vigore il 26 aprile 2010). |
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(03-05-08) |
In vigore il nuovo "Regolamento per l'installazione degli impianti". Abrogata la Legge 46/90 e il D.P.R. 447/91.
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Il 27 marzo 2008 é entrato in vigore il
D.M. n.37 del 22 gennaio 2008 "Regolamento [...] recante riordino delle
disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno
degli edifici." e da tale data risultano abrogati il regolamento di cui al
D.P.R. n.447/1991, gli articoli dal 107 al 121 del testo unico di cui al D.P.R. n 380/2001 (Capo V contenente le Norme per la sicurezza degli impianti), e la Legge 5 marzo 1990, n.46, (ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui
sanzioni si raddoppiano per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso
regolamento). Il decreto si applica a
tutti gli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla
destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi e delle relative
pertinenze.
All’articolo 5 del regolamento viene precisato che per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento di tutti gli impianti precedentemente indicati, con esclusione degli impianti indicati alla precedente lettera f), deve essere sempre redatto un progetto ad opera di un professionista iscritto agli albi professionali. Nei casi più semplici, individuati dall’art.5, il progetto può essere redatto anche dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice secondo le modalità di cui all’art.7 c.2. Cambia anche il modello da utilizzare per il rilascio della dichiarazione di conformità, riportato negli allegati al Decreto. |
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Nuove disposizioni sull'orario di lavoro degli autotrasportatori
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Con il Decreto Lgs. n.234 del 19
novembre 2007 sono state emanate nuove disposizioni le nuove disposizioni che
regolamentano l'orario di lavoro degli autotrasportatori. Le nuove norme si
applicano con decorrenza immediata i lavoratori dipendenti di imprese
comunitarie, mentre per i lavoratori autonomi l’entrata in vigore è fissata al
23 marzo 2009. Il decreto, nel dare attuazione organica alla direttiva europea
n.2002/15/CE del Consiglio, è diretto a regolamentare in modo uniforme su tutto
il territorio nazionale, i profili di disciplina del rapporto di lavoro
connessi alla organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano
operazioni mobili di autotrasporto, per migliorare la tutela della salute, la
sicurezza delle persone, la sicurezza stradale.
In breve, il decreto
prescrive che la durata media della settimana lavorativa non può superare le 48
ore, mentre la durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 60
ore solo se su un periodo di quattro mesi la media delle ore di lavoro non
supera il limite di 48 ore settimanali.
Gli autotrasportatori non
possono lavorare in nessun caso per più di 6 ore consecutive senza un riposo
intermedio che, deve essere non inferiore a 30 minuti (se l'orario di lavoro è
compreso tra le 6 e le 9 ore); se invece il lavoro supera le 9 ore i riposi
devono avere una durata di almeno 45 minuti. I riposi intermedi, precisa il
decreto, possono essere suddivisi in periodi non inferiori a quindici minuti
ciascuno. In caso di lavoro notturno, l'orario di lavoro giornaliero non deve
superare le 10 ore per ciascun periodo di 24 ore.
Nel caso di prestazioni
lavorative svolte per conto di più datori di lavoro, la durata è calcolata come
somma di tutte le ore di lavoro effettuate. In tal caso ogni datore di lavoro é
obbligato a chiedere per iscritto al lavoratore mobile il numero di ore di
lavoro prestate ad altro datore di lavoro. Il lavoratore mobile deve fornire
tali informazioni per iscritto.
DECRETO LEGISLATIVO del 19 novembre 2007 n. 234 |
Novità sulla vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti
| Dal 13 febbraio 2008, i registri di
carico e scarico delle imprese che trasportano e producono rifiuti dovranno
essere numerati e vidimati dalla Camera di Commercio territorialmente
competente (art. 190 c.6 del D.Lgs. 152/2006, modificato dall'art. 2 c.24-bis
del D.Lgs. 4/2008). I registri già in uso e regolarmente vidimati in precedenza
dall'Agenzia delle Entrate, potranno continuare ad essere utilizzati. I
registri già in uso ma non vidimati non potranno essere più utilizzati: in
questo caso, occorrerà presentare alla Camera di Commercio nuovi registri da
numerare e vidimare. Per la numerazione e vidimazione di ogni registro dovrà
essere corrisposto il diritto di segreteria di euro 30,00 indipendentemente dal
numero di pagine. Rimangono esclusi dall'obbligo di tenuta dei registri di carico
e scarico i produttori iniziali con un numero di dipendenti non superiore a 10
(limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi) e le imprese di cui
all'art. 212 comma 8 che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non
pericolosi. |
Igiene degli alimenti, in vigore nuove sanzioni
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Dal 24 novembre 2007, a seguito della
pubblicazione del Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n.193 recante i
provvedimenti per l’ “Attuazione della direttiva 2004/41/Ce relativa ai
controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti
comunitari nel medesimo settore”, sono in vigore nuove sanzioni per le aziende
che non rispettano le norme in materia di sicurezza alimentare.
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